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Esenzione dal Ticket in gravidanza PDF Stampa E-mail
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Gravidanza
Scritto da Enrico Finale   
Mercoledì 10 Dicembre 2008 18:49
Indice Articolo
Esenzione dal Ticket in gravidanza
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Tutte le pagine

Donne in gravidanza e tutela della maternità
Decreto Legge 10.9.98 - G.U. n° 245 del 20.10.98
Protocolli di accesso ad esami di Laboratorio e di Diagnostica strumentale
Donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità

 

Art. 1
Sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni di Laboratorio e le altre prestazioni specialistiche per la tutela della maternità indicate nel presente decreto e dagli allegati A, B, C, fruite presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, ivi compresi i consultori familiari. Sono comunque escluse dalla partecipazione al costo le visite mediche periodiche ostetrico ginecologiche.
La prescrizione delle prestazioni di Laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche è effettuata dai medici di medicina generale o dagli specialisti operanti presso le strutture accreditate, pubbliche o private, ivi compresi i consultori familiari.
La prescrizione dello specialista è obbligatoria nei casi previsti dall’articolo 2 e dagli allegati A, B, C.

Art. 2
In funzione preconcezionale
sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche necessarie per accertare eventuali difetti genetici, prescritte dallo specialista alla coppia, se l’anamnesi, riproduttiva o familiare della coppia evidenzia condizioni di rischio per il feto.

Sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni di diagnostica strumentale e di Laboratorio e le altre prestazioni specialistiche necessarie ed appropriate per le condizioni patologiche che comportino un rischio materno o fetale, prescritte di norma dallo specialista.
Sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche, necessarie ed appropriate per la diagnosi prenatale, nelle specifiche condizioni di rischio indicate dall’allegato C, prescritte dallo specialista.
In presenza delle condizioni di rischio, le prestazioni di diagnostica strumentale e di Laboratorio e di altre prestazioni specialistiche devono indicare la diagnosi o il sospetto diagnostico.

Art. 3
Il presente decreto sostituisce integralmente il Decreto del Ministero della Sanità del 6.marzo 1995.



Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 10 Dicembre 2008 19:09 )
 


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